Transizione 5.0 – Pubblicato il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19
Obiettivo: Sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 REPowerEU.
Destinatari
Possono beneficiare dell’incentivo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato – indipendentemente dalla forma giuridica, del settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale – che nel 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, in progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici per cui è riconosciuto un credito d’imposta proporzionale ai costi per gli investimenti sostenuti.
Ambiti e spese ammissibili
Sono agevolabili gli investimenti:
- in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- inseriti in un progetto d’innovazione che consenta complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva oggetto d’intervento non inferiore al 3%, o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;
- che afferiscono ai beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione quali:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono non solo il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia auto-prodotta e auto-consumata, ma anche meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ( Energy Dashboarding );
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme riportati al punto precedente.
A conferma di quanto già anticipato il Piano Transizione 5.0 prevede la concessione di crediti d’imposta per il finanziamento di:
1) beni strumentali materiali o immateriali 4.0 per progetti di efficientamento energetico;
2) sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonte solare esclusivamente per gli impianti con moduli fotovoltaici agevolabili solo sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore che rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1 d.l. 9 dicembre 2023, n. 181, che concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e 140% del loro costo;
3) formazione del personale in competenze finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite massimo del 10% degli investimenti effettuati e fino a 300 mila euro, solo erogata da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro competente.
Aliquote spettanti
Il Piano Transizione 5.0 introduce complessivamente nove aliquote.
Di seguito vengono elencate le seguenti casistiche di distinzione delle varie aliquote di credito d’imposta, che si verificano a seconda di diversi range di riduzione dei rispettivi consumi energetici.
L’investimento consegue una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o una non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
- 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo pari a 50 milioni di euro di costi ammissibili all’anno per impresa beneficiaria.
L’investimento consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o una superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo pari a 50 milioni di euro di costi ammissibili all’anno per impresa beneficiaria.
L’investimento consegue una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o una superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
- 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo pari a 50 milioni di euro di costi ammissibili all’anno per impresa beneficiaria.
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.
Solo per le PMI le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in un aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.
PROCEDURA DI TRASMISSIONE DOCUMENTALE
Le imprese presentano in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a (GSE) la seguente documentazione, unitamente alla descrizione del progetto di investimento e al rispettivo costo:
1° FASE:
- Certificazione di stato ex-ante, con dato di consumo calcolato rispetto ai 12 mesi antecedenti;
- Presentazione dettagli di progetto, utili a desumere la riduzione dei consumi energetici conseguibili;
2° FASE:
- Certificazione ex post, a seguito dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto disposto in fase 1;
- Certificazione di avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, indipendentemente dal loro valore.
Con decreto dedicato saranno stabilite le modalità di certificazione.
Oltre alla documentazione inviata tramite piattaforma a testimonianza di stato “ex-ante” ed “ex post”, si fa presente che deve essere prodotta ed archiviata – ai fini dei successivi controlli – la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento delle spese e il corretto calcolo del credito.
L’effettivo sostenimento e la corrispondenza delle stesse deve altresì essere frutto di certificazione rilasciata da revisore dei conti.
Referenti
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Ing. Laura Pellesi
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laura.pellesi@baldifinance.it
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339 1878365
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Dott.ssa Brisilda Farruku
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brisilda.farruku@baldifinance.it
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0522 271220
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Dott.ssa Deborah Zeno
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deborah.zeno@baldifinance.it
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0522 271220