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Parco Agrisolare – Investimento 2.2

Obiettivo: sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica solare fotovoltaica nel settore agricolo e agroindustriale, escludendo il consumo di suolo.

Soggetti Ammissibili

Il decreto del MASAF n. 211444 del 19 aprile 2023 (Decreto), consente l’accesso alle risorse per lo sviluppo del “Parco Agrisolare” identificando come Soggetti Beneficiari:

a. gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b. le imprese agroindustriali;

c. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

d. i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell’anno precedente la richiesta.

Interventi Ammissibili

Con il presente bando si intende finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

1. rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;

2. realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;

3. realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente”.

È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Spese Ammissibili

a. per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

1. acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;

2. sistemi di accumulo;

3. fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;

4. costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo.

In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00.

Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’Avviso di cui all’art. 13;

b. per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

1. demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati ai precedenti punti – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.

I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del Soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

Agevolazione Prevista

L’agevolazione prevista consiste in un contributo che va da un minimo di 30% ad un massimo del 80%, calcolato sul totale delle spese ammissibili, in base alla tipologia di investimento che si intende sostenere.

Presentazione Domanda

Le Proposte dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE, accessibile attraverso l’Area Clienti del GSE, a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2023.

Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai Soggetti beneficiari o per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati.