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Marchi+ 2023

Soggetti beneficiari

MPMI che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti a seconda della misura a cui intendono partecipare.

Misura A

  • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito; nonchè
  • aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;

Misura B

  • aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
    • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
    • il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione; nonché
  • aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Spese ammissibili

Per la Misura A e B

  • Progettazione della rappresentazione.
  • Assistenza per il deposito.
  • Ricerche di anteriorità.
  • Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione.
  • Tasse di deposito presso EUIPO e/o tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.

Ai fini dell’ammissibilità, tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono risultare da fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione, intestate all’impresa richiedente l’agevolazione.

Agevolazione spettante

Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 6.000,00.


Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di € 9.000,00.


Note:
Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate dal 1° gennaio 2020 per uno stesso marchio è possibile effettuare designazioni successive di ulteriori Paesi; in tal caso le agevolazioni sono cumulabili fino all’importo massimo per marchio di € 9.000,00.
Per la misura B, per le domande di registrazione internazionale depositate prima del 1° gennaio 2020 è possibile richiedere agevolazioni esclusivamente per le designazioni successive effettuate dopo il 1° gennaio 2020; in tal caso l’importo massimo delle agevolazioni per marchio è di € 4.000,00.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa. Per lo stesso marchio è possibile presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la Misura A sia per la Misura B.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione è presentabile a partire dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili