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PATENT BOX

Il Patent Box è un regime opzionale che consente di maggiorare, ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, le spese sostenute dall’impresa in relazione al software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati dagli stessi soggetti direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa.

Rivolta a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo.

Sono escluse/i dall’agevolazione:

  • le società che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario
  • i contribuenti in stato di liquidazione volontaria
  • i contribuenti in stato di fallimento
  • i contribuenti in stato di liquidazione coatta amministrativa

La nuova disciplina agevolativa consente di maggiorare del 110% le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo* finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all’accrescimento dei seguenti beni immateriali:

1. Software protetti da copyright (programmi per elaboratore)

2. Brevetti industriali

  • brevetti per invenzione
  • brevetti per modello di utilità
  • brevetti per nuove varietà vegetali
  • topografie di prodotti a semiconduttori
  • certificato complementare per prodotti medicinali
  • certificato complementare per prodotti fitosanitari

3. Disegni e modelli giuridicamente tutelati

  • disegni e modelli registrati
  • disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità
  • disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico

*Attività di ricerca e sviluppo ammissibili:

a) le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

b) le attività classificabili come innovazione tecnologica;

c) le attività classificabili come design e ideazione estetica;

d) le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Non sono ricompresi nel novero dei beni agevolabili

  1. marchi di impresa
  2. c.d. know-how (i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili)

Il nuovo regime Patent box consiste in una variazione in diminuzione – operabile ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP – per la cui determinazione, in termini generali, occorre maggiorare del 110% le spese agevolabili.

I soggetti che intendono optare per il nuovo patent box devono comunicarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce l’opzione. L’opzione ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Chi, invece, vuole transitare dal vecchio regime a quello nuovo può farlo, secondo quanto previsto dalla norma, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate.

DOCUMENTAZIONE IDONEA:

La documentazione deve essere articolata in due sezioni

  • Sezione A volto a delineare e descrivere il contesto operativo e funzionale dell’azienda, con particolare riguardo alla tipologia e alle modalità di svolgimento delle attività rilevanti.
  • Sezione B mira a validare, supportare e giustificare, sotto il profilo contabile e fiscale, quanto rilevato nella precedente sezione e, di conseguenza, permette di effettuare il riscontro del processo di quantificazione del beneficio.

DOCUMENTAZIONE IDONEA PER LE PMI

Le PMI possono predisporre un set informativo più semplificato, in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura aziendale, sotto il profilo contabile, organizzativo e funzionale; difatti:

«Le micro-imprese e le piccole e medie imprese possono predisporre le Sezioni A e B in forma semplificata, fornendo informazioni equipollenti a quelle ivi indicate, coerentemente con le dimensioni della propria struttura organizzativa e operativa».

REQUISITI DELLA DOCUMENTAZIONE (generale)

  1. È previsto che la documentazione sia redatta in lingua italiana.
  2. La documentazione deve essere conservata fino allo scadere del termine di decadenza per l’accertamento.
  3. Il corredo documentale va predisposto per ciascun periodo di imposta per il quale è stata esercitata l’opzione OD nuovo PB e produce i suoi effetti esclusivamente con riferimento a tale periodo.
  4. La documentazione può essere esibita anche in formato cartaceo, in occasione dello svolgimento di attività di controllo, a condizione che la stessa sia resa disponibile in formato elettronico entro un termine congruo assegnato dagli incaricati all’attività di controllo.
  5. La documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Viene prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione.