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Iper Ammortamento – Finanziaria 2026

La Legge n. 199/2025 ha reintrodotto il regime dell’iperammortamento, prevedendo una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili ai fini della determinazione di quote di ammortamento e canoni di leasing fiscalmente deducibili.

L’agevolazione spetta alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028, effettuano investimenti in:

  • beni strumentali materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.
  • beni strumentali materiali e immateriali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, individuati nelle Tabelle IV e V della stessa Legge n. 199/2025 e interconnessi ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

5 comunicazioni obbligatorie da inviare al GSE

La fruizione dell’iperammortamento è subordinata all’invio telematico al GSE di tre distinte comunicazioni per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti.

Comunicazione Preventiva: deve riportare i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti programmati, nonché le date previste di interconnessione dei beni 4.0 e di entrata in funzione degli impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Devono inoltre essere riportate le informazioni relative all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Comunicazione di Conferma: da inviare entro 60 giorni dalla prima, attestando l’effettuazione dell’investimento mediante l’indicazione della data e dell’importo dell’ultima quota di acconto versata, pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene, nonché gli estremi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Comunicazione di completamento: da inviare una volta completati gli investimenti e realizzata l’interconnessione dei beni, e comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalla perizia tecnica asseverata e dalla certificazione contabile. In tale comunicazione va indicata, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento; per gli impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili rileva invece la data di fine lavori, coincidente con l’ultimazione dell’installazione e delle opere necessarie al funzionamento dell’impianto. Non è possibile includere investimenti diversi o di importo superiore rispetto a quelli già indicati nella comunicazione di conferma.

La normativa prevede due ulteriori adempimenti annuali finalizzati al monitoraggio degli oneri connessi all’agevolazione.

Comunicazione periodica: entro il 20 gennaio di ogni anno, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati, ai costi sostenuti e alla previsione di utilizzo dell’agevolazione.

Comunicazione integrativa: da inviare entro il successivo 30 giugno nella quale va riportato il piano di ammortamento con l’indicazione delle quote agevolate imputate a ciascun esercizio.

Oltre alle predette comunicazioni, ai fini dell’iper ammortamento è richiesta:

  • una perizia tecnica asseverata / attestazione finalizzata a comprovare le caratteristiche tecniche dei beni di cui alle Tabelle IV e V;
  • una certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese.
I termini di apertura della piattaforma nonchè i modelli di comunicazione / relativi allegati saranno individuati dal MiMiT con prossimi Decreti.

Agevolazione

Importo investimentoMaggiorazione costo acquisizione
Fino a € 2.500.000180%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000100%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.00050%

La maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva ai fini delle imposte sui redditi a partire dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, purché il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo. La fruizione dell’agevolazione è inoltre subordinata al rilascio, da parte del GSE, della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate sulla comunicazione di completamento.

Autoproduzione di Energia da Fonti Rinnovabili

Con riferimento agli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, sono agevolabili le spese sostenute per impianti di produzione di energia elettrica e termica, sistemi di accumulo, trasformatori, misuratori dell’energia e servizi ausiliari, purché gli impianti siano funzionalmente collegati alla struttura produttiva e rispettino i requisiti previsti dalla normativa.

Il dimensionamento degli impianti deve essere commisurato al fabbisogno energetico dell’impresa: per gli impianti di produzione di energia elettrica, la producibilità massima non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, mentre per gli impianti di produzione di energia termica rileva esclusivamente il fabbisogno di calore di processo. Per gli impianti elettrici da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo, il costo massimo agevolabile è determinato secondo i parametri stabiliti dall’Allegato 1 del decreto attuativo.