Direttiva CSRD (2022/2464/EU)- Gli standard trasversali di rendicontazione: ESRS (parte 3)
Riprende l’informativa relativa agli standard trasversali ESRS con particolare riferimento all’ESRS 2. Il suddetto standard definisce gli obblighi di informativa applicabili a tutte le imprese, a prescindere dal settore di attività nel quale le stesse operano.
L’obiettivo dell’obbligo di informativa richiesto dall’ESRS 2, è quello di definire gli obblighi di informativa dell’impresa, con riguardo, tra l’altro, al perimetro di consolidamento, le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, e delle eventuali opzioni di omissione di cui si avvale l’impresa.
Gli obblighi informativi contenuti nell’ESRS 2 sono riassumibili come segue:
- Basis for preparation: criteri generali e informativa specifica su circostanze partivolari (BP-1; BP-2).
- Governance: obblighi di informativa relativi ai processi direttivi della Società, con particolare riferimento ai processi, controlli e procedure di governace istituiti per monitorare , gestire e controllare le questioni di sostenibilità (GOV-1; GOV-2; GOV-3; GOV-4; GOV-5).
- Strategy: obblighi di informativa relativamente alla strategia aziendale in ottica sostenibilità, al riscontro ottenuto dagli stakeholders e alle interazioni che gli impatti identificati in fase di analisi hanno sulla strategia aziendale stessa (SBM-1, SBM-2, SBM-3).
- Impatti/rischi/opportunità (IRO): descrizione dei processi e delle metodologie adottati per individuare e valutare gli impatti I risci e le opportunità rilevanti (IRO -1, IRO -2)
- Minimum Discosure Requirements (MDR): Il principio dettaglia gli obblighi minimi di informativa (MDR) applicabili che devono essere assolti dall’impresa in riferimento a ciascun topic di sostenibilità ritenuto rilevante (MDR-P, MDR-A, MDR-M, MDR-T)
Referenti
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Ing. Laura Pellesi
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laura.pellesi@baldifinance.it
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339 1878365
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Dott.ssa Brisilda Farruku
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brisilda.farruku@baldifinance.it
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0522 271220
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Dott.ssa Deborah Zeno
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deborah.zeno@baldifinance.it
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0522 271220