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Transizione 5.0 – Pronta la bozza del decreto

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale, destinatarie di sanzioni interdittive e che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali di cui agli allegati A (beni materiali nuovi) e B (beni immateriali nuovi) alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa,
  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Sono, altresì, agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Nell’ambito delle spese di cui alla lettera b) sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa.

Per essere ammissibile la formazione deve essere erogata da uno dei soggetti ammessi (università ed enti pubblici di ricerca, soggetti accreditati presso fondi interprofessionali, soggetti in possesso di certificazione Uni En Iso 9001:2000 setto EA37, centri di competenza ad alta specializzazione, ecc).

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione.

E’ previsto l’ erogazione del credito d’imposta calcolato sulla base delle spese agevolabili e della riduzione dei consumi energetici conseguita:

A.

B.

C.

Il beneficio è aumentato:

  • fino ad € 10.000,00 per spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico;
  • fino ad € 5.000,00 per spese sostenute da soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti per adempiere all’obbligo di certificazione dei costi sostenuti per il progetto.
  1. Comunicazione preventiva da inviare al GSE contenente informazioni sul soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, gli investimenti agevolabili e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante. Dovrà essere allegata in questa fase la certificazione di riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
  2. Comunicazione di completamento da caricare sul GSE contenente informazioni sul progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti. Questa dovrà essere corredata da Certificazione del risparmio energetico, dalla perizia tecnica sui beni strumentali nuovi acquistati e dalla certificazione contabile.