Transizione 5.0 – Ultime novità in attesa del decreto

Investimenti ammissibili
- Beni strumentali materiali o immateriali 4.0:
- Software per monitoraggio e gestione dei consumi energetici.
- Software aziendali acquistati insieme ai sistemi per il monitoraggio energetico.
- Beni per autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili:
- Pannelli prodotti nell’UE con efficienza minima del 215%.
- Maggiorazioni del 120% e 140% in casi specifici.
- Formazione del personale:
- Formazione in competenze per la transizione verde e transizione digitale, erogata da soggetti esterni autorizzati, fino al 10% degli investimenti in beni strumentali, con un massimo di 300.000 euro.
- I progetti formativi devono avere una durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo (minimo di 4 ore) su una delle seguenti tematiche:
- Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale
- Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia
- Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico
- Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili
- E almeno un modulo formativo da quattro ore su:
- integrazione digitale dei processi aziendali
- Cybersecurity
- Business data analytics
- Intelligenza artificiale e Machine learning
- Sono ammesse le seguenti spese:
- Le spese relative ai formatori, cioè i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa
- Le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricercaI soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001
- I soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
- I Competence Center
- Gli European Digital Innovation Hubs
- Le ITS Academy negli ambiti green e digitale
- I costi di esercizio relativi ai formatori e al personale dipendente, nonché per i titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità
- I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione
- Le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.
I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione.
Energie rinnovabili
Viene esteso l’elenco delle spese ammissibili agli incentivi. In aggiunta ai sistemi di accumulo e ai pannelli solari, infatti, sono ammessi anche i generatori, i trasformatori e i servizi ausiliari degli impianti, a condizione che i beni acquistati siano connessi alla rete dei gestori dei servizi energetici entro un anno dalla data di completamento del progetto.
Progetti non ammissibili
Non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili*;
b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento*;
c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico*;
d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente*.
*sono previste eccezioni che verranno valutate con il cliente.
Cumulabilità
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
Referenti
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Ing. Laura Pellesi
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laura.pellesi@baldifinance.it
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339 1878365
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Dott.ssa Brisilda Farruku
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brisilda.farruku@baldifinance.it
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0522 271220
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Dott.ssa Deborah Zeno
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deborah.zeno@baldifinance.it
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0522 271220


