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Recepimento in Italia direttiva europea CSRD

Il decreto legislativo 125/2024 ha recepito, a seguito dei pareri espressi dalle competenti Commisioni delle Camere, la direttiva 2022/2464/UE, cosiddetta Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),  prevedendo, in particolare, l’estensione alle Piccole e medie imprese (diverse dalle microimprese) degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.

La rendicontazione di sostenibilità raccoglie le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e del modo in cui tali questioni influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Adeguamento dell’informativa di bilancio

I nuovi principi di rendicontazione entrano nel bilancio d’esercizio in modo progressivo nel tempo, secondo gli obblighi preesistenti e la dimensione dell’impresa:

  • a decorrere dall’esercizio finanziario che inizia il 01.01.2024 (o data successiva) l’obbligo interessa le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata), gli enti di interesse pubblico, i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente;
  • a decorrere dal 01.01.2025 (o data successiva) sarà la volta  delle grandi imprese non quotate che alla chiusura dell’esercizio, su base individuale, o consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: 250 numero medio di dipendenti: stato patrimoniale >25 milioni di euro; ricavi netti > 50 milioni di euro;
  • a decorrere dal 01.01.2026 (o data successiva), l’obbligo riguarderà anche le piccole e medie imprese quotate (con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ed escluse le microimprese), enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive;
  • a decorrere dal 01.01.2028 (o data successiva) imprese al di fuori dell’UE che realizzano prestazioni superiori a 150 milioni di euro nella Comunità Europea, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE.