Direttiva CSRD (2022/2464/EU) – Gli standard trasversali di rendicontazione: ESRS (parte 2)
Gli ESRS specificano le informazioni che un’impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance,che sono ritenuti rilevanti in seguito all’analisi della materialità e che consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprenderne gli effetti dell’impresa sulle persone e sull’ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell’impresa.
RILEVANZA
La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell’ambito dell’ESRS.
Una questione di sostenibilità è «rilevante» quando soddisfa i criteri definiti per la rilevanza dell’impatto o per la rilevanza finanziaria, da qui il concetto di doppia rilevanza che è in questo senso considerata in tutti i principi ESRS.
Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell’impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell’impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull’ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell’impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell’impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti.
La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all’individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell’adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all’entità. In particolare, un’informazione è considerata rilevante per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l’omissione, l’errata indicazione o l’occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell’impresa.
La valutazione della rilevanza dell’impresa può portare ad individuare situazioni in cui le azioni dell’impresa per affrontare determinati impatti o rischi, o per trarre vantaggio da determinate opportunità in relazione a una questione di sostenibilità, potrebbero avere impatti negativi rilevanti o determinare rischi rilevanti in relazione a una o più questioni di sostenibilità.
IL DOVERE DELLA DILIGENZA
L’ESRS 1 introduce il concetto di dovere diligenza che è il processo mediante cui le imprese individuano, prevengono, mitigano e rendono conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sull’ambiente e sulle persone connessi alla loro attività.
Il dovere di diligenza è un processo continuo che risponde alla strategia e al modello aziendale, alle attività, ai rapporti commerciali, al contesto operativo e in quello dell’approvvigionamento e delle vendite e può essere all’origine di cambiamenti in tutti questi aspetti.
Gli elementi fondamentali del dovere di diligenza si riflettono direttamente negli obblighi di informativa di cui all’ESRS 2 e agli ESRS tematici di cui si approfondirà nelle prossime circolari.
La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Ad esempio, se l’impresa comunicante è un’impresa madre tenuta alla redazione di bilanci consolidati, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarderà l’intero gruppo.
PERIODO DI RENDICONTAZIONE
Il periodo di riferimento delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell’impresa è coerente con quello del suo bilancio. L’impresa divulga informazioni comparative per il periodo precedente per tutte le metriche quantitative e gli importi monetari comunicati nel periodo in corso. Ove pertinente per la comprensione dell’informativa sulla sostenibilità del periodo in corso, l’impresa può anche comunicare informazioni comparative per l’informativa di carattere descrittivo.
Nella dichiarazione sulla sostenibilità l’impresa stabilisce, se del caso, gli opportuni collegamenti tra informazioni retrospettive e prospettiche, al fine di favorire una chiara comprensione di come le informazioni storiche si colleghino a quelle relative a previsioni future.