Skip to main content

Fondo transizione industriale

Il fondo mira a sostenere le imprese nella transizione verso modelli produttivi più sostenibili, in linea con gli obiettivi climatici dell’UE. Le agevolazioni includono investimenti in efficienza energetica, uso di materie riciclate e riduzione delle emissioni.

I programmi di investimento devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente, e devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

  1. una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
  2. un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III del decreto direttoriale 23 dicembre 2024.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo”.

Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni che riguardano:

  • suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
  • opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
  • impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.

Se l’impresa ha richiesto l’applicazione delle disposizioni di cui al Quadro Temporaneo sono considerati costi agevolabili i costi totali delle attrezzature, dei macchinari o degli impianti necessari per realizzare i programmi finalizzati a conseguire l’efficientamento energetico.

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

  • spese relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto di formazione (viaggi, alloggio, materiali, forniture, ammortamento di attrezzature e strumenti utilizzati per la formazione, ecc.)
  • costi dei servizi di consulenza connessi alla formazione

Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, se non superiori al 20% rispetto alla situazione precedente l’intervento. Per gli aiuti concessi a valere sul Quadro temporaneo, gli aumenti devono essere di dimensione non superiore al 2%.

Non sono inoltre ammessi interventi non conformi al principio DNSH (Do No Significant Harm).

I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo e realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo.

La domanda può essere presentata solo online su questo sito dalle 12.00 del 5 febbraio 2025 alle 12.00 dell’8 aprile 2025.