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Manovra 2026 – Crediti d’Imposta per la ZES unica e le Zone Logistiche Semplificate

Si tratta di un credito d’imposta automatico concesso alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive (esistenti o da creare) localizzate nelle regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Sono ammessi investimenti in macchinari, impianti, attrezzature, fabbricati, terreni (entro limiti).

Il periodo per gli investimenti agevolabili è dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2028.

Per garantire la copertura finanziaria, sono stati stabiliti nuovi limiti di spesa per il triennio:

    ◦ Anno 2026: 2.300 milioni di euro

    ◦ Anno 2027: 1.000 milioni di euro

    ◦ Anno 2028: 750 milioni di euro

Le imprese devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute e quelle previste, secondo le seguenti finestre temporali:

Investimenti 2026 (fino al 31 dicembre 2026): dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026.

Investimenti 2027 (fino al 31 dicembre 2027): dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027.

Investimenti 2028 (fino al 15 novembre 2028): dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028

Le imprese dovranno attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti, pena il rigetto della comunicazione stessa:

Investimenti realizzati 2026: dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027.

Investimenti realizzati 2027: dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028.

Investimenti realizzati 2028: dal 18 novembre 2028 al 2 dicembre 2028.

La comunicazione integrativa deve riportare: l’ammontare del credito d’imposta maturato, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei (D.M. 17 maggio 2024).

L’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati non può superare quello indicato nella comunicazione iniziale

L’agevolazione spettante, i modelli di comunicazione e le relative modalità di trasmissione telematica saranno approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Definizioni

ZES – Zone Economiche Speciali: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

ZLS – Zone Logistiche Semplificate: Interregionale del Mare Adriatico (Veneto – Emilia-Romagna), Liguria, Toscana, Lazio (area portuale di Civitavecchia), Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria.