ZES UNICA – Investimenti 2025
Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese, la nuova legge di bilancio prevede anche per il 2025 un credito di imposta in favore degli investimenti effettuati nella ZES a partire dal 1/1/2025 al 15/11/2025.
La zona economica denominata «ZES unica», ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Soggetti ammissibili
Tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione aziendale, comprese le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Sono escluse le imprese che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche’ ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Spese ammissibili
E’ ammesso l’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.
Agevolazione spettante
Il credito d’imposta e’ calcolato sulla base della quota del costo complessivo dei beni acquistati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
In particolare, il credito di imposta è così determinato:
I progetti di investimento devono avere costo superiore a 200.000 euro.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, nel limite massimo del 100% del costo di investimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, fermo restando quanto previsto dall’art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.
Accesso alla procedura
I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall’agevolazione, di trasmettere all’Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.
Referenti
-
Ing. Laura Pellesi
-
laura.pellesi@baldifinance.it
-
339 1878365
-
Dott.ssa Brisilda Farruku
-
brisilda.farruku@baldifinance.it
-
0522 271220
-
Dott.ssa Deborah Zeno
-
deborah.zeno@baldifinance.it
-
0522 271220